abete blu ha scritto:
Hai ragione, nei tuoi confronti ho sbagliato perchè pensavo di avere un "colloquio" a due con un unico utente, solo successivamente mi accorsi di come funzionava...Quindi mi scuso perchè solo poi ho inteso il pensiero del forum. Quindi ale 93, scusa.
Senza voler far polemiche, non mi interessano, ti confermo che quella foto poteva essere pubblicata da chiunque, ti copio/incollo la legge (con interpretazione) e il link da dove è tratta, di modo che, dovesse ricapitare saprai come fare per tutelare le tue foto:
"Navigando su Internet è difficile trovare dei siti che non contengano immagini fotografiche. La domanda che normalmente si pone chiunque voglia costruire un proprio sito ma anche, più semplicemente, chi intende conservare le foto nel proprio computer ed al massimo diffonderle fra gli amici, è la seguente: "è possibile utilizzare liberamente queste immagini?".
Come è noto copiare sul proprio PC un'immagine da un sito (nonché l'intera pagina web) è cosa realizzabile in un istante. Inoltre la copia è assolutamente identica all'originale. Essa infatti, essendo il risultato ultimo di una serie di informazioni in bit, può essere riprodotta come identica nel momento in cui è possibile acquisire e riprodurre tali informazioni digitali.
È legale, pertanto, duplicare una foto trovata su un sito ed utilizzarla nuovamente?
Le fotografie, normalmente, sono tutelate dalla legge sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633) in base a quanto disposto dagli artt. 87 e ss, a meno che, come vedremo, non manifestino un particolare valore creativo, nel qual caso, si ricade nella disciplina prevista per le 'opere fotografiche'.
Preliminarmente è necessario comprendere entro che termini un'immagine è dalla legge considerata una 'fotografia' e pertanto disciplinata dagli articoli della legge. La nozione che l'art. 87 individua è la seguente:
Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Nell'espressione 'processo analogo' cogliamo la possibilità di estendere la tutela anche alle foto digitali.
Al fotografo che ha effettuato la foto spettano alcuni diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera che l'art. 88 elenca come:
Diritto esclusivo di riproduzione
Diritto esclusivo di diffusione e spaccio
Se però l'opera è stata realizzata nell'ambito di un contratto di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, i diritti di cui sopra spettano al datore di lavoro (comma 2) Ugualmente, se taluno ha commissionato la foto di beni in suo possesso, a lui andranno i relativi diritti di utilizzazione economica, fatto salvo il pagamento di un equo compenso al fotografo.
Nel caso in cui si ceda il rullino oppure un analogo mezzo di riproduzione della fotografia (nella fotografia digitale si può intendere il dischetto supporto o l'unita di memoria in cui sono contenute le foto originali, se non sono state fatte ulteriori copie) , i diritti sopra elencati si considereranno ceduti a chi li riceve (art. 89).
Si ricorda poi una norma molto importante ai fini dell'utilizzazione in Internet delle foto. Difatti nell'art. 90 viene evidenziato con chiarezza che ogni esemplare della foto deve contenere le seguenti indicazioni:
Il nome del fotografo o dei datori di lavoro o del committente (dunque di chi detiene i diritti di utilizzazione economica)
La data dell'anno di produzione della fotografia
Il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata
Nel caso in cui tali informazioni manchino, la loro riproduzione - a norma del comma 2 dell'art. 90, non è considerata abusiva sempre che, però, il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Per quanto riguarda, pertanto, l'utilizzazione su Internet di immagini fotografiche trovate in altri siti possiamo provvisoriamente tracciare una prima indicazione: laddove esse contengano le indicazioni suddette è possibile la loro utilizzazione in altri siti nel caso in cui si sia ottenuta l'autorizzazione del fotografo oppure del datore di lavoro o del committente secondo i casi poc'anzi analizzati. Se tali indicazioni non sono presenti - come sovente avviene - tale obbligo non sussiste e la riproduzione può avvenire senza problemi. L'unico problema può sorgere nel caso nel quale il vero autore dimostri la mala fede dell'utilizzatore e dunque la sua consapevolezza in merito alla provenienza della fotografie nonostante la mancanza delle predette indicazioni."
In questo caso la foto è utilizzata per fini non economici quindi il fotografo o chi per lui non ha ricevuto danni materiali o mancati guadagni, inoltre non essendo il posto riconoscibile (indirizzi, persone etc) non c'è violazione della privacy, in più il detentore dei diritti penso che siano ormai l'altro sito e l'editore del libro ma in ogni caso non importa in quanto non sono specificati autore, data etc sulla foto. Ripeto, non mi interessa fare polemica, lo dico solo per informazione =)
http://www.interlex.it/copyright/rinaldi2.htm